Con la riunione degli iscritti di Giovedì 05 giungo 2008 l'Associazione Arcadia diventa CIRCOLO DELLA NUOVA ITALIA, aderendo come associazione alla rete dei circoli per la valorizzazione e la diffusione presso il più vasto pubblico della cultura popolare, comunitaria, tradizionale e nazionale, dei valori della civiltà italiana, mediterranea ed europea e delle forme espressive di ogni genere di identità comunitaria.
LA SOTTOSCRITTA ASSOCIAZIONE ADERISCE AI “CIRCOLI DELLA NUOVA ITALIA”
e dichiara di accettare lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni di volta in volta impartite da “Circoli della Nuova Italia”, con particolare riferimento al titolo secondo dello statuto stesso.
Statuto dell'Associazione Culturale
"Nuova Italia"
TITOLO PRIMO
(DISPOSIZIONI GENERALI)
Art. 1
(Denominazione e sede)
E' costituita un'Associazione Culturale denominata "Nuova Italia", con ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza, con durata illimitata e senza scopo di lucro.
L'Associazione ha sede in Roma. Secondo quanto previsto nel presente statuto, possono essere istituite sedi secondarie, uffici o sezioni regionali e provinciali, su tutto il territorio nazionale.
Art. 2
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso individua i principi e le regole fondamentali di comportamento cui tutti gli aderenti debbono uniformarsi nello svolgimento delle attività dell'Associazione stessa.
Art. 3
(Modificazione dello statuto)
Il presente statuto è modificabile con deliberazione adottata, a maggioranza dei due terzi dei componenti, dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti (ANR).
Art. 4
(Interpretazione dello statuto )
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti ed i criteri dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale approvate preliminarmente al Codice Civile.
TITOLO SECONDO
(FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE)
Art. 5
(Principi ispiratori)
L'Associazione nasce dall'impegno politico, sociale e culturale di persone che hanno come principio ispiratore del loro agire la volontà di tradurre la cultura popolare, comunitaria, tradizionale e nazionale, in studi, elaborazioni, progetti, iniziative e manifestazioni pubbliche . Scopo di tale agire è la volontà di approfondire, attualizzare e diffondere i principi di tale cultura nonché di individuare, alla luce dei citati principi, le soluzioni ai problemi civili, sociali e politici della nostra Nazione nel più vasto contesto mediterraneo ed europeo. L'Associazione si propone di sviluppare la sua presenza secondo un organico progetto esteso a tutto il territorio nazionale, consentendo la diffusione dei suoi modelli operativi in ogni ambito locale. L'Associazione è una comunità di cittadini che, con l'esempio e la concreta progettualità, aspira a socializzare i valori comunitari in tutti gli strati popolari, in contrapposizione con la disgregazione individualistica indotta dal modello di sviluppo oggi dominante.
Art. 6
(Finalità)
Le finalità dell'Associazione sono:
a. la valorizzazione e la diffusione presso il più vasto pubblico della cultura popolare, comunitaria, tradizionale e nazionale, dei valori della civiltà italiana, mediterranea ed europea e delle forme espressive di ogni genere di identità comunitaria;
b. la concretizzazione dei valori della solidarietà e della partecipazione, tramite interventi ed iniziative rivolte alla soluzione dei problemi sociali di tutti gli strati popolari, con particolare riferimento a quelli più colpiti dalle ingiustizie e dagli squilibri del modello di sviluppo oggi dominante;
c. la difesa e la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti - ecologico, urbanistico, artistico e sociale - e in tutte le sue potenzialità - turistiche, sportive, produttive, di gestione del tempo libero - contro ogni forma di sfruttamento e di degrado.
Art. 7
(Impegni)
Per raggiungere le sue finalità istituzionali l'Associazione promuove ed organizza iniziative di qualsiasi genere e in particolare:
a. attività di studio e di ricerca: svolgimento di corsi, seminari, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca ad ogni livello;
b. iniziative editoriali e giornalistiche: pubblicazione di libri, periodici e quaderni; diffusione libraria; produzione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive;
c. eventi rivolti al più vasto pubblico: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stand espositivi;
d. opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri: petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta e referendum, denunce ed esposti alla magistratura;
e. iniziative per il tempo libero e promozione del turismo: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, campeggi, progetti di valorizzazione e promozione pubblicitaria del territorio, sport non competitivi;
f. partecipazione a congressi nazionali ed internazionali: relazioni e contatti permanenti con personalità ed associazioni con finalità simili a quelle della Associazione;
g. promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscono secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa.
Per lo svolgimento di questa attività l'Associazione potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati.
L'Associazione, per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.
L'Associazione potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare od immobiliare, che il Comitato Esecutivo Nazionale riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti per le associazioni prive di scopo di lucro.
TITOLO TERZO
(GLI ADERENTI)
Art. 8
(Soci)
All'Associazione possono aderire associazioni politiche e culturali preesistenti o le associazioni di nuova costituzione. L'adesione delle persone fisiche è subordinata all'accettazione del Comitato Direttivo Nazionale. Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Anche successivamente alla sua costituzione i soci fondatori possono cooptare persone che per particolari meriti acquisiti nella vita sociale o nella vita pubblica, condividendo le finalità dell'Associazione, ne facciano richiesta. I soci fondatori hanno diritto di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi sociali nonché diritto di voto in assemblea. Ogni associazione aderente dovrà accettare il presente Statuto pur mantenendo la propria struttura ed indipendenza organizzativa. La domanda di adesione delle singole associazioni deve essere presentata al Consiglio Direttivo della Regione in cui ha sede l'associazione stessa. Il Consiglio Direttivo della Regione determina in ordine alla sua accettazione. Ogni associazione aderente ha diritto di essere rappresentata da una persona in seno all'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti (ANR) ed in quella Regionale (ARR) di pertinenza.
Art. 9
(Diritti)
Gli aderenti all'Associazione eleggono i propri Organi nei limiti e con le forme del presente statuto. Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, e preventivamente autorizzate dai competenti organi, per l'attività prestata ai sensi di legge e sempre nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.
Art. 10
(Doveri)
Gli aderenti all'Associazione svolgono la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a correttezza e buona fede.
Art. 11
(Perdita della qualifica di socio)
La qualifica di socio si perde per morte, recesso, esclusione o scioglimento dell'associazione aderente. Il recesso può essere esercitato in qualunque momento con il preavviso di due mesi.
L'esclusione viene deliberata dal Collegio dei Probiviri, a maggioranza dei suoi componenti, per grave inadempienze agli obblighi sociali, per comportamenti che arrechino pregiudizio all'Associazione, per lo svolgimento di attività contrarie o difformi dai principi ispiratori del presente statuto. La proposta di esclusione dei soci fondatori viene avanzata dal Consiglio Direttivo Nazionale, che decide con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; quella relativa agli altri aderenti dal Consiglio Direttivo Regionale. Avverso la delibera di esclusione è consentito presentare ricorso entro venti giorni dalla comunicazione al Presidente che sottopone tale ricorso all'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti. L'Assemblea decide inappellabilmente con la maggioranza semplice. In attesa della decisione dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti, il ricorrente rimane sospeso da ogni attività. L'esclusione non può avere luogo senza aver ascoltato le giustificazioni dell'aderente.
TITOLO QUARTO
(ORGANI E STRUTTURE)
Art. 12
(Organi)
Sono Organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti (ANR)
b. il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
c. il Presidente
d. il Segretario
e. il Consiglio dei Fondatori (CDF)
f. il Comitato Esecutivo Nazionale (CEN)
g. il Collegio dei Probiviri
h. il Collegio dei Revisori
i. il Tesoriere
Capo I
L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti (ANR)
Art. 13
(Composizione)
L'Assemblea Nazionale dei Rappresentati (ANR) è composta dai soci fondatori, dai rappresentanti delle associazioni aderenti e dai singoli soci - persone fisiche - ammessi.
Art. 14
(Convocazione)
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, su iniziativa propria o di almeno il venticinque per cento dei soci dell'Associazione o del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente convoca l'Assemblea senza formalità, a mezzo fax o via e-mail, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta.
La convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno.
Art. 15
(Validità dell'Assemblea)
L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti (ANR) è validamente costituita quando interviene la metà più uno dei suoi componenti.
Art. 16
(Votazione)
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le votazioni sono sempre palesi, escluse quelle riguardanti questioni relative ai singoli associati o ai legali rappresentanti di altre associazioni aderenti.
Art. 17
(Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti (ANR) sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. I soci fondatori e i legali rappresentanti delle associazioni aderenti hanno il diritto di consultare il verbale.
Art. 18
(Funzioni)
Nelle funzioni dell'Assemblea rientra il potere di eleggere, alla scadenza del mandato, il Presidente, su proposta dei soci fondatori, ed il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, nonché di approvare il bilancio e modificare lo statuto secondo le norme previste negli articoli precedenti.
Capo II
Il Consiglio Direttivo Nazionale
Art. 19
(Il Consiglio Direttivo Nazionale)
Il Consiglio Direttivo Nazionale esprime l'indirizzo generale dell'Associazione nonché l'orientamento della stessa nelle questioni rilevanti la vita dell'Associazione e i suoi scopi statutari. Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti (ANR) su proposta del Presidente e dura in carica tre anni, salvo diversa decisione della Assemblea. Si riunisce su convocazione del Presidente, o di almeno un terzo dei suoi componenti, per decidere il programma di attività alla cui attuazione delega il Presidente e il Comitato Esecutivo. E' regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 20
(Funzioni)
Il Consiglio Direttivo:
- elegge, al suo interno e su proposta del Presidente, tra i propri membri il Comitato Esecutivo Nazionale e il Segretario;
- ratifica la costituzione dei Comitati Direttivi Regionali;
- ove non esistano i Comitati Direttivi Regionali e/o Provinciali, si sostituisce a detti organi periferici nelle accettazioni, revoche e ratifiche di loro competenza;
- ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza.
Capo III
Il Presidente
Art. 21
(Il Presidente)
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti (ANR) su proposta dei soci fondatori.
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione a livello nazionale ed internazionale;
- garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e del Consiglio Direttivo;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'Esecutivo Nazionale;
- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;
- in caso di impedimento è sostituito dal Segretario.
Art. 22
(Durata)
Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale dei Rappresentati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
Capo IV
Il Consiglio dei Fondatori
Art. 23
(Composizione e Compiti)
I soci fondatori riuniti in Consiglio (CDF) verificano la rispondenza delle attività sociali agli scopi dell'Associazione. Il Consiglio (CDF) coopta nuovi soci da inserire nel Consiglio e nomina, a maggioranza semplice, gli Organi di garanzia (Revisori - Probiviri - Tesoriere) Il Consiglio (CDF) può decidere, sentita l'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti (ANR), lo scioglimento dell'Associazione a maggioranza dei due terzi. In sede di prima applicazione, il Consiglio (CDF) all'unanimità provvede alla nomina di tutti gli Organi sociali ad eccezione dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti (ANR).
Capo V
Il Segretario
Art. 24
(Compiti)
Il Segretario partecipa di diritto al Comitato Esecutivo Nazionale; svolge funzioni vicarie in caso di impedimento del Presidente o su delega di questi; organizza l'attività del Comitato Esecutivo Nazionale ne cura la convocazione e fissa l'ordine del giorno in attuazione degli indirizzi del Consiglio Direttivo; tiene i rapporti con il Consiglio dei Fondatori, relazionandolo in ordine alla rispondenza delle attività alle finalità perseguite dall'Associazione; ha poteri d'ordinaria amministrazione ed opera con firma libera e disgiunta sulle disponibilità liquide dell'Associazione depositate in istituti di credito; ha ogni potestà in ordine all'apertura e/o alla gestione di conti correnti bancari e postali, inclusa la richiesta di fidi e scoperti di conto, intestati ad Associazione "Nuova Italia", nonché rispetto alla firma ed alla stipula di convenzioni, contratti, fideiussioni bancarie, aperture di credito e qualsivoglia atto relativo a rapporti che vengano ad intercorrere tra l'Associazione ed organismi pubblici e privati in ordine all'espletamento delle finalità istitutive dell'Associazione.
Capo VI
Il Comitato Esecutivo Nazionale (CEN)
Art. 25
(Funzioni)
Il Comitato Esecutivo Nazionale (CEN) elabora le linee da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale del quale attua gli indirizzi e le decisioni, coordinandone la realizzazione a livello regionale e provinciale. Per raggiungere tali finalità può organizzarsi al suo interno per aree di competenza. I responsabili delle diverse aree possono dare vita a Commissioni da essi stessi presiedute che li coadiuvano nella realizzazione del proprio mandato. Possono essere componenti le commissioni i soci fondatori e persone delegate dalle associazioni aderenti. Delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e la erogazione delle spese ordinarie e straordinarie. Redige il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti. Agisce con funzioni di supporto al Presidente e determina l'importo della quota associativa.
Capo VII
Il Collegio dei Probiviri
Art. 26
(Composizione)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dal Consiglio dei Soci Fondatori (CDF), di cui uno con funzioni di Presidente.
Art. 27
(Funzioni)
Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva sui reclami avverso le risoluzioni adottate dai Consigli Direttivi Regionali e, in seconda istanza, sui reclami avverso le risoluzione adottate da quelli Provinciali. Il Collegio dei Probiviri, a maggioranza dei suoi componenti, decide, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, l'esclusione del socio e/o dell'associazione aderente per gravi inadempienze agli obblighi sociali; per comportamenti che arrechino pregiudizio all'Associazione; per lo svolgimento di attività contrarie o difformi dai principi ispiratori del presente statuto. Per quanto riguarda i Soci Fondatori, il provvedimento di esclusione è proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale che decide con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Capo VIII
Il Collegio dei Revisori
Art. 28
(Composizione e compiti)
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dal Consiglio dei Soci Fondatori (CDF). Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione dell'Associazione e presenta all'Assemblea una relazione scritta dei controlli effettuati unitamente alla relazione di accompagnamento del bilancio. Per motivi del suo ufficio, il Collegio dei Revisori può richiedere la convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti.
Capo IX
Il Tesoriere
Art. 29
(Funzione e compiti)
Il Tesoriere cura l'amministrazione patrimoniale, occupandosi della tenuta dei libri contabili ed avendo la responsabilità della cassa; sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione; collabora con il Comitato Esecutivo Nazionale alla predisposizione ed alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo; a fronte di specifica delega del Segretario, può aprire e gestire i conti correnti bancari e postali, richiedere fidi e scoperti di conto intestati ad Associazione Nuova Italia; provvede all'esazione delle quote di iscrizione annuali.
Capo X
Cariche associative
Art. 30
(Durata e gratuità delle cariche associative)
Tutte le cariche associative hanno durata triennale e vengono svolte a titolo gratuito.
Capo XI
Le articolazioni territoriali
Art. 31
L'Assemblea Regionale dei Rappresentanti
(Costituzione)
L'Assemblea Regionale dei Rappresentanti (ARR) è composta dai soci fondatori residenti nel territorio regionale o in esso politicamente impegnati nonché dai rappresentanti delle associazioni che abbiano sede nella medesima Regione.
Art. 32
Il Consiglio Direttivo Regionale (CDR)
L'articolazione minima territoriale è costituita dalla Regione che si dota di un autonomo Consiglio Direttivo Regionale (CDR) che viene eletto dall'Assemblea Regionale dei Rappresentanti (ARR).
Il Consiglio Direttivo Regionale (CDR) elegge al suo interno il Coordinatore regionale.
E' facoltà del Consiglio Direttivo Regionale dar vita ai Comitati Direttivi Provinciali nel rispetto dello statuto, purché abbiano aderito sul territorio provinciale almeno tre associazioni o un numero significativo di soci.
TITOLO QUINTO
(LE RISORSE ECONOMICHE)
Art. 33
(Patrimonio e fonti di finanziamento)
L'Associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni, lasciti ed elargizione di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni purché finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti;
- quote associative;
- rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi diversi;
- contributi di privati;
- contributi di aderenti e di terzi;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionate;
- proventi delle concessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
I proventi delle attività sociali non possono, in ogni caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in favore di attività istituzionali statutariamente previste.
TITOLO SESTO
(IL BILANCIO)
Art. 34
(Bilancio)
L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il 30 aprile, il Presidente presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo redatto dal Comitato Esecutivo. Tale documento contabile dovrà essere depositato, presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la sua approvazione, insieme con la relazione morale e finanziaria, accompagnata da quella dei Revisori.
TITOLO SETTIMO
(SCIOGLIMENTO)
Art. 35
(Scioglimento)
Lo scioglimento può avvenire per il conseguimento ovvero per la sopravvenuta impossibilità dello scopo; per il venir meno della pluralità degli associati; per delibera a maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio dei Fondatori. La deliberazione di scioglimento non richiede alcuna forma particolare.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e delle convenzioni.
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